Come gestirai i collaboratori sportivi dal 1° luglio 2023

La Riforma dello Sport, attuata con il D.lgs. n 36/2021 e smi, entrerà in vigore definitivamente il 01 luglio 2023.

Non sono da escludere, ad oggi, 25 maggio 2023, ulteriori proroghe in extremis considerando che le variazioni normative intervengono nel corso dell’anno fiscale 2023 con il rischio di una gestione parziale con la precedente normativa e con la nuova dal 1° luglio.

Nuovo limite dei 15.000 euro annuali

per i compensi sportivi dilettantistici è abrogato l’art. 67, c.1, lett. m), e viene introdotto, nell’art. 51 del d.lgs. 36/2021, il comma 1 bis il quale stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.

Ci saranno solo due ruoli per gli sportivi:

1. Il volontario puro, ovvero colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo senza remunerazione ma eventualmente potrà percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Il lavoratore sportivo, ovvero colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. La figura del lavoratore sportivo è definita come colui che svolge mansioni necessarie e strumentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.

Pertanto, oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene estesa ai soggetti tesserati quali ad esempio custodi, addetti alle pulizie, receptionist, giardinieri ecc, che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva codificate attraverso delibere federali degli enti affiliati.

Tutte le figure escluse dall’elencazione della norma (d.lgs n. 36/2021) e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro.

In generale, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.

Il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale fino ad un massimo di cinque anni, e non è soggetto al divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.

Nel settore dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.

Attenzione agli sportivi che lavorano nel pubblico. I pubblici dipendenti potranno continuare a operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche.

Regime fiscale e previdenziale

Il trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo sarà diverso a seconda dell’entità del compenso che viene suddiviso in tre fasce economiche:

  • Compensi inferiori a 5.000 euro; esenti da imposte e contributi.
  • Compensi tra 5.000 e 15.000 euro; esenti da imposte ma soggetti a contributi INPS.
  • Compensi superiori a 15.000 euro. Soggetti a imposte per l’eccedenza i 15k e contributi sull’eccedenza i 5k.

La gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori sportivi dilettanti, che abbiano o un contratto co.co.co o di lavoro autonomo, è la Gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La norma dispone, inoltre che per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, quindi fino al 31/12/2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota del 25% è ridotto della metà.

Avremo quindi:

  • Compensi inferiori a 5.000 euro; esenti da imposte e contributi.
  • Compensi tra 5.000 e 15.000 euro; esenti da imposte ma soggetti a contributi INPS sul valore pari al 50% del compenso erogato al netto dei 5.000 euro di fascia di esenzione. (Erogando 10k si pagheranno i contributi su 2,5k).
  • Compensi superiori a 15.000 euro. Soggetti a imposte per l’eccedenza i 15k e contributi sull’eccedenza i 5k. (Erogando 20k si pagheranno i contributi su 7,5k ed imposte ordinarie su 5k).

ATTENZIONE! Per espressa previsione di legge, per permettere al datore di lavoro di applicare il giusto trattamento fiscale, il lavoratore dovrà rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

FONDAMENTALE: Il d.lgs. n. 39/2021 recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi, introduce e disciplina il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, già in vigore dal 31 agosto 2022.

Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, da una Federazione sportiva nazionale – FSN – da una Disciplina sportiva associata – DSA – o da un Ente di promozione sportiva – EPS -.

Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI.

Ecco le attività di cui saranno investiti i presidenti delle ASD o SSD

1. i dati del rapporto di lavoro sportivo per il contratto di co.co.co, dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche;
2. tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego (modello Unilav);
3. non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
4. La busta paga e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. (Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
5. non vi è obbligo quindi della busta paga nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000;
6. per gli importi superiori a euro 5.000 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS e pagare il modello F24. A tal fine è prevista di generare il modello F24 attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
7. per la comunicazione INAIL e l’autoliquidazione del premio sarà prevista la possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;
8. l’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione del file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate verranno effettuate tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato (Consulente del lavoro o Commercialista);
9. Infine, ricordiamo che per i lavoratori sportivi, indipendentemente dagli oneri fiscali e previdenziali, sono tutti soggetti alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro come indicato dall’art. 33 del d.lgs. 36/2021.

 

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