Novità DL Lavoro, modifiche al decreto trasparenza

Una norma recepita male nel 2022 ci aveva imposto la produzione di allegati ai contratti individuali che poco avevano a che vedere con la semplificazione, ok per la trasparenza ma con intelligenza, abbiamo pensato tutti.

Dovendoci adeguare alla normativa, da agosto 2022 abbiamo iniziato ad allegare ai contratti di lavoro individuale, pagine e pagine di allegati con informazioni che nessuno ha mai letto, solo carta da stampare e firmare.

Per fortuna ora basterà il rinvio ai CCNL piuttosto che pagine e pagine di informazioni già reperibili altrove e che nessuno mai avrebbe aggiornato per ovvi motivi. Una semplificazione necessaria per riportare la normativa ad un livello atteso anche dalla comunità europea che, nella direttiva, prevedeva un rinvio alla Legge o al contratto collettivo.

Ci voleva una persona competente come Marina Elvira Calderone per avere norme chiare e sensate che mettessero noi consulenti del lavoro e le aziende nelle condizioni di dedicarsi al lavoro vero e non ad inutili stesure di contenuti già presenti in fonti più autorevoli (con il massimo rispetto per gli allegati realizzati dai collegi).

C’era poi il nodo aggiornamento, assumere un lavoratore fornendogli il cd “allegato trasparenza”, sicuramente lo aggiornava e lo informava nell’immediato, ma non lo teneva aggiornato su eventuali variazioni di tali istituti e nessuno era obbligato ad aggiornare i lavoratori già informati in fase di assunzione, insomma un mero adempimento fine a sé stesso.

Spero di trovare tutti d’accordo sul fatto che sia meglio educare i lavoratori a trovarsi le informazioni (pubbliche) piuttosto che riceverle in quel modo.

Riepiloghiamo le informazioni da fornire e come fornirle.

Le Informazioni che possono essere “rimandate”:

  1. durata del periodo di prova;
  2. diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro;
  3. durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  4. procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  5. indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi;
  6. termini e modalità di pagamento delle retribuzioni;
  7. informazioni in tema di orario di lavoro;
  8. indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.

Le informazioni che il datore dovrà continuare a fornire:

  1. identità delle parti;
  2. luogo di lavoro;
  3. inquadramento e mansioni;
  4. durata del rapporto;
  5. tipologia contrattuale.

 

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