Strutturare un gruppo societario attraverso una holding è una scelta organizzativa sempre più diffusa tra gli imprenditori italiani.
Farlo, infatti, permette di separare la gestione delle partecipazioni dalle attività operative, ottimizzare la governance e pianificare la fiscalità.
È altresì vero, però, che questa configurazione solleva un importante quesito: cosa succede quando un socio è anche lavoratore nella società operativa controllata? È tenuto a iscriversi a una delle gestioni autonome INPS, commercianti o artigiani?
La risposta dipende dal modo in cui è strutturato il controllo societario e dalla natura effettiva del ruolo del socio lavoratore. La titolarità di quote di una società operativa attraverso una holding, infatti, cambia gli obblighi contributivi e le conseguenze economiche per chi lavora.
In questo articolo vediamo, quindi, come funziona la posizione del socio lavoratore quando la proprietà è intestata a una holding, quali sono i requisiti per l’iscrizione all’INPS, come cambiano gli scenari tra la struttura con holding e la struttura senza holding e, ultime ma non meno importanti, quali considerazioni emergono in termini di correttezza e convenienza.
Sommario
- Scenario di partenza: società operativa con socio unico la holding
- Il presupposto di iscrizione alla gestione autonoma INPS commercianti o artigiani
- Scenario a confronto con e senza controllo della holding
- Considerazioni finali sulla correttezza e la convenienza
- Welfare e benessere aziendale: scegli NOI!
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Scenario di partenza: società operativa con socio unico la holding
Si consideri il caso di una holding che detiene il 100% delle quote di una società operativa, la quale svolge attività commerciale o artigianale. Il socio della holding, in quanto persona fisica, lavora quotidianamente nell’operativa, svolgendo compiti gestionali o esecutivi essenziali per il funzionamento dell’impresa. A livello formale, la società operativa ha come unico socio la holding, non la persona fisica direttamente.
Questo tipo di struttura è del tutto legittimo e viene spesso adottato per separare il patrimonio, facilitare il passaggio generazionale e/o accedere a vantaggi fiscali legati alla distribuzione dei dividendi.
Dal punto di vista contributivo e assicurativo, gli enti previdenziali in generale, e l’INPS in particolare, effettuano valutazioni da cui potrebbero emergere obblighi di natura contributiva in capo alla persona fisica.
Nello specifico, è necessario comprendere la natura del rapporto lavorativo che si instaura tra la persona e l’azienda. Il fatto di non far scattare l’obbligo contributivo e di iscrizione alla gestione autonoma INPS non legittima comunque lo svolgimento di prestazioni lavorative prive di copertura assicurativa e contributiva, ed è qui il nodo più complesso da sciogliere per essere in regola. Questo è lo scenario di partenza da analizzare: capire se e quando scatta l’obbligo di iscrizione INPS.
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Il presupposto di iscrizione alla gestione autonoma INPS commercianti o artigiani
L’obbligo di iscrizione alla gestione autonoma INPS per commercianti o artigiani scatta quando sussistono due condizioni simultanee:
- la titolarità di una quota della società
- lo svolgimento di attività lavorativa all’interno della stessa con caratteristiche di autonomia
Questi due elementi fanno scattare l’obbligo di iscrizione alla relativa cassa previdenziale autonoma, con il socio che è tenuto a versare autonomamente i propri contributi con cadenza trimestrale (tramite modello F24) nella misura di 4.600 € annuali come contributo minimo su un reddito di 18.555 €, a prescindere dalla sua effettiva realizzazione. Eventuali redditi eccedenti tale minimale fanno scattare un contributo ulteriore pari al 24,48%, il quale va calcolato proprio sull’eccedenza.
L’eventuale ruolo di amministratore con compenso del socio lavoratore non fa decadere l’obbligo contributivo alla gestione autonoma, ma anzi ne aggiunge un secondo: la contribuzione alla gestione separata sul compenso percepito.
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Scenario a confronto con e senza controllo della holding
Al fine di comprendere a pieno le implicazioni pratiche, può essere di sicuro aiuto mettere a confronto due specifici scenari:
- nel primo, il socio detiene direttamente il 100% della società operativa e vi lavora. In questo caso, l’iscrizione alla gestione autonoma INPS è obbligatoria, con il versamento di contributi fissi annuali più contributi sul reddito eccedente il minimale
- nel secondo, le quote della società operativa sono intestate interamente a una holding, escludendo persone fisiche dalla compagine sociale della società operativa. Formalmente, quindi, viene meno il primo dei due requisiti necessari per l’iscrizione alla gestione autonoma INPS, ma di fatto la persona che detiene le quote della holding lavora nella società operativa con le medesime caratteristiche di prima
La differenza formale nella struttura proprietaria elimina l’obbligo contributivo, in quanto carente di uno dei due elementi, ma non esclude la necessità di dare una veste corretta alla persona che lavora all’interno della società operativa. Le configurazioni, a tale proposito, possono essere molteplici: la società operativa potrebbe, ad esempio, avere un amministratore, oppure disporre di un consiglio di amministrazione di cui il socio della holding potrebbe fare parte o meno.
Esistono infinite possibilità di strutturare una situazione del genere, ma ciò non solleva dall’obbligo di dover regolarizzare la posizione contrattuale di chiunque lavori in azienda e a qualsiasi titolo.
In sintesi, la holding non è una scappatoia automatica e non sempre si riescono a ottenere i vantaggi sperati. Di certo, però, rappresenta un valido strumento di pianificazione e ottimizzazione fiscale.
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Considerazioni finali sulla correttezza e la convenienza
Alla luce di quanto visto finora, è bene che chi opera in una struttura con holding valuti con grande attenzione la propria posizione contributiva.
Se l’obiettivo è quello di evitare l’iscrizione INPS attraverso la sola interposizione di una holding, è bene sapere che potrebbe non essere possibile ottenere il vantaggio sperato, in quanto nascerà comunque un obbligo contributivo dal rapporto di lavoro che si instaurerà tra la persona e la società operativa.
Non esiste una struttura societaria più corretta dell’altra, ma solo conseguenze e opportunità differenti in base alla scelta che si effettua.
Evitare la contribuzione autonoma INPS non è il vantaggio da ricercare, ma solo una delle conseguenze dirette derivanti dalla scelta di adottare una struttura di partecipazione tramite holding.
La differenza sta tutta nella pianificazione: una struttura di gruppo ben progettata, con consulenza strategica in gestione del personale e welfare aziendale, può offrire sia tutela previdenziale sia ottimizzazione dei costi.
Esiste, poi, il tema relativo a una corretta pianificazione previdenziale, spesso lasciata in secondo piano a favore di discorsi di guadagno immediato. Pilastro fondamentale del welfare aziendale è da sempre la previdenza, che deve tutelare e garantire i lavoratori, anche autonomi, assicurando loro una degna copertura utile al sostentamento negli anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.
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Welfare e benessere aziendale: scegli NOI!
Strutturare correttamente la posizione di socio lavoratore in un gruppo con holding non è solo una questione di conformità normativa, ma una scelta strategica che impatta su tre fondamentali aspetti:
- tutela previdenziale
- costi aziendali
- solidità della struttura societaria
In NOI proteggiamo gli interessi delle imprese analizzando la struttura societaria, verificando i requisiti di iscrizione all’INPS, valutando le alternative e guidando l’azienda verso la scelta più corretta e conveniente.
Se desideri capire come possiamo affiancarti in questo percorso, prenota una consulenza personalizzata: insieme, analizzeremo la tua situazione, mostrandoti cosa significhi gestire strategicamente la posizione contributiva e previdenziale.

CEO di NOI Srl e consulente del lavoro. Porto il welfare nelle aziende e creo contenuti digitali per chi desidera ottenere risultati attraverso il benessere lavorativo.



























