In breve
- Il fringe benefit dell’auto in uso promiscuo si calcola in base all’alimentazione: 10% per le elettriche, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutte le altre.
- Non vale per tutte le auto: nel 2026 convivono ancora tre regimi (nuovo, transitorio basato sulla CO₂, valore normale). A decidere è la combinazione delle date, non solo il modello.
- Il 2026 è il primo anno di piena applicazione del nuovo sistema (il periodo transitorio si è chiuso il 30 giugno 2025), con le tabelle ACI 2026.
- È in arrivo un decreto correttivo che legherebbe il benefit all’anzianità del veicolo (+50% oltre i 5 anni) e agli optional (+5%).
- Per l’azienda il valore del benefit è base imponibile anche dei contributi: applicare il regime sbagliato significa errori in busta paga e rischi in caso di verifica.
Se stai cercando un esempio di busta paga con fringe benefit auto, probabilmente non ti serve solo “vedere una voce nel cedolino”: ti serve sapere quale regime si applica alla tua auto aziendale, come si determina il valore imponibile e cosa controllare prima di elaborare la busta. È proprio qui che si concentrano gli errori più frequenti – ed è qui che, come azienda, rischi di pagare contributi su un valore calcolato male o di trovarti scoperto in caso di controllo.
In questa guida trovi il meccanismo, un fac-simile di cedolino e un confronto pratico su modelli reali, tutto aggiornato al 2026.
Come funziona il fringe benefit auto nel 2026: le percentuali per alimentazione
Per le auto concesse in uso promiscuo (cioè usate dal dipendente sia per lavoro sia per fini privati), la disciplina entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2025 ha sostituito il vecchio criterio legato alle emissioni di CO₂ con un sistema legato al tipo di alimentazione del veicolo. Nel 2026 questo sistema è pienamente a regime.
Il valore imponibile si ottiene applicando, sull’importo convenzionale, queste percentuali:
| Tipo di veicolo | Percentuale applicata |
|---|---|
| Elettrico puro (BEV) | 10% |
| Ibrido plug-in (PHEV) | 20% |
| Tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, mild/full hybrid) | 50% |
L’importo di base resta calcolato sulla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del modello, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente per l’uso del mezzo.
La logica è chiara: più il veicolo è “pulito”, minore è il valore tassato in busta paga. È una leva concreta nella scelta della flotta aziendale, perché incide sul netto del dipendente e sul costo del lavoro.
Attenzione: le regole non valgono per tutte le auto. I tre regimi
Questo è il punto più delicato — e quello che la maggior parte degli articoli (e dei cedolini) sbaglia.
Le percentuali per alimentazione non si applicano automaticamente a ogni auto. Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 sono stati chiariti tre distinti regimi, che dipendono dalla combinazione di tre date: immatricolazione, stipula del contratto di assegnazione e consegna al dipendente.
| Regime | A chi si applica | Come si calcola |
|---|---|---|
| Nuovo regime | Veicoli con immatricolazione, contratto e assegnazione tutti dal 1° gennaio 2025 | % per alimentazione: 10% / 20% / 50% |
| Regime transitorio | Veicoli concessi dal 1/7/2020 al 31/12/2024 (fino a scadenza contratto) oppure ordinati entro il 31/12/2024 e assegnati entro il 30/6/2025 | Vecchie % sulla CO₂ (vedi sotto) |
| Valore normale (residuale) | Veicoli che non rientrano in nessuno dei due (es. ordinati entro il 2024, contratto ante 2025, ma consegnati dopo il 30/6/2025) | Valore di mercato dell’uso privato, art. 51 c. 3 TUIR |
Le vecchie percentuali su CO₂ del regime transitorio sono:
- 25% fino a 60 g/km;
- 30% oltre 60 e fino a 160 g/km;
- 50% oltre 160 e fino a 190 g/km;
- 60% oltre 190 g/km.
Per orientarti caso per caso, puoi incrociare lo stato del veicolo con la data di assegnazione al dipendente:
Quale regime si applica incrociando lo stato del veicolo (riga) con la data di assegnazione al dipendente (colonna).
Nota pratica: se un’auto rientrerebbe nel transitorio ma con il nuovo sistema risulta più favorevole (tipico delle elettriche al 10% o delle plug-in al 20%), si può applicare la percentuale più vantaggiosa.
Il terzo regime – il “valore normale” – è il più insidioso: non è forfettario, richiede di stimare il valore di mercato dell’uso privato scorporando l’uso aziendale documentato. È più oneroso e più difficile da gestire, e scatta proprio nei casi “a cavallo” tra 2024 e 2025 finiti fuori dalle due finestre.
Perché nel 2026 molte auto sono ancora tassate “alla vecchia maniera”
Il periodo transitorio si è chiuso il 30 giugno 2025: il 2026 è quindi il primo anno di piena applicazione del nuovo sistema, e per il calcolo vanno usate le tabelle ACI 2026 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale a fine 2025). Attenzione però: molti dipendenti con auto assegnate negli anni precedenti continuano a essere tassati con il vecchio sistema CO₂, fino alla naturale scadenza del contratto. In un’unica azienda, oggi, possono convivere cedolini calcolati con regimi diversi.
Come si calcola il fringe benefit auto: la formula
Il calcolo segue sempre questa logica:
Fringe benefit annuo = costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale applicabile × (giorni di assegnazione / 365) − eventuali trattenute al dipendente
Il valore annuo così ottenuto viene poi ripartito in quota mensile ed esposto in busta paga. La percentuale, come visto, dipende dal regime corretto: prima si stabilisce quale regime, poi si calcola.
Esempio pratico su modelli reali (tabelle ACI 2026)
Prendiamo tre modelli diffusi nelle flotte aziendali, in versione tradizionale (quindi al 50%), assegnati per l’intero anno nel nuovo regime. I costi chilometrici sono quelli delle tabelle ACI 2026:
| Modello | Costo ACI €/km | % | Fringe benefit annuo | Quota mensile |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q5 | 0,6409 | 50% | 4.806,75 € | 400,56 € |
| Mercedes Classe C200 | 0,6791 | 50% | 5.093,25 € | 424,44 € |
| BMW X3 | 0,7579 | 50% | 5.684,25 € | 473,69 € |
Verifica sempre la versione esatta del veicolo: ogni modello ha più allestimenti con costi ACI diversi. E attenzione all’alimentazione: le versioni plug-in degli stessi modelli (Q5 TFSI e, X3 xDrive30e, ecc.) scendono al 20%, con un impatto in busta paga molto più contenuto.
Fac-simile di busta paga con fringe benefit auto
Prendiamo la BMW X3 dell’esempio: fringe benefit di 473,69 €/mese, nessuna trattenuta a carico del dipendente, retribuzione lorda mensile di 3.500 € (profilo tipico, quadro).
Ecco, in forma semplificata, come si riflette in cedolino:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Retribuzione lorda mensile | 3.500,00 € |
| + Fringe benefit auto (valore convenzionale) | 473,69 € |
| = Imponibile previdenziale | 3.973,69 € |
| − Contributi previdenziali c/dipendente (es. 9,19%, calcolati anche sul fringe) | ≈ −365,18 € |
| = Imponibile fiscale | 3.608,51 € |
| − IRPEF e addizionali (in base a scaglioni, detrazioni e situazione personale) | variabile |
| − Storno del fringe benefit (valore non erogato in denaro) | −473,69 € |
| = Netto in busta | rideterminato |
Il punto chiave da spiegare bene al dipendente – e da non sbagliare in elaborazione – è questo: il fringe benefit non è denaro che entra in tasca. È un valore che si aggiunge alla base imponibile (quindi aumenta imposte e contributi) e poi viene stornato, perché non viene pagato in contanti. Il risultato netto: il lavoratore paga imposte e contributi su un valore che non riceve come liquidità, in cambio dell’uso privato dell’auto. Per questo il netto in busta può essere più basso rispetto a un collega senza auto aziendale, pur a parità di lordo.
I valori di contributi e IRPEF sono indicativi: dipendono da aliquote, scaglioni, detrazioni e situazione familiare del singolo dipendente.
La franchigia da 1.000 / 2.000 euro: quando il benefit pesa meno
C’è un aspetto che cambia molto i conti e che spesso viene ignorato. Per il triennio 2025-2027 è confermata una soglia di esenzione dei fringe benefit:
- 1.000 € per la generalità dei dipendenti;
- 2.000 € per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Entro questa soglia, il valore dei benefit non concorre al reddito (niente IRPEF, niente contributi). Ed è qui che la scelta dell’alimentazione fa la differenza. La stessa fascia di costo della BMW X3 (≈ 0,76 €/km), se fosse un’elettrica, sarebbe tassata al 10%:
-
- BMW X3 benzina (50%): ≈ 5.684 €/anno → supera abbondantemente la soglia, imponibile per intero;
<li”>stesso costo, ma elettrica (10%): ≈ 1.137 €/anno → vicino alla soglia, e per chi ha figli a carico (2.000 €) potenzialmente esente.
Attenzione – la regola della soglia che “salta” – La soglia è onnicomprensiva: dentro ci finiscono anche i buoni acquisto/spesa e, per il 2025-2027, pure i rimborsi di utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo della prima casa (i buoni pasto, invece, seguono una soglia di esenzione propria e non rientrano in questo limite).
<p”>Vanno sommati tutti i benefit dell’anno. E se il totale supera la soglia anche solo di 1 euro, diventa imponibile l’intero importo, non solo l’eccedenza.
Per l’azienda è una leva strategica reale: orientare la flotta verso elettriche e plug-in riduce il valore tassato in busta paga e il costo del lavoro associato. È lo stesso ragionamento che vale quando si confronta un benefit con un aumento in denaro – un tema che approfondiamo nell’articolo Welfare o aumento in busta paga: cosa conviene davvero all’azienda.
Le novità in arrivo per il 2026: il decreto correttivo
Il quadro potrebbe cambiare ancora. È in corso di approvazione un decreto correttivo della riforma fiscale (approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri a giugno 2026), destinato ad applicarsi dal periodo d’imposta 2026 una volta concluso l’iter.
Le linee principali della bozza:
- il calcolo non sarebbe più legato alla “nuova immatricolazione” ma all’anzianità del veicolo: per le auto con oltre 5 anni dalla prima immatricolazione è previsto un +50% del valore imponibile del benefit;
- una maggiorazione forfettaria del 5% per optional e accessori sostenuti dall’azienda;
- la riassegnazione del veicolo a un altro dipendente non comporterebbe effetti fiscali aggiuntivi;
- conferma del regime transitorio per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024.
Si tratta di un testo non ancora definitivo: contenuti e decorrenze potrebbero cambiare in sede di approvazione. Lo segnaliamo perché, per chi sta pianificando la flotta 2026, l’anzianità del parco auto potrebbe diventare presto un fattore di costo.
Gli errori più comuni da evitare
Errori da evitare in busta paga
- Applicare il nuovo regime in automatico a tutte le assegnazioni, senza verificare il transitorio o i casi a “valore normale”. È l’errore più frequente e più rischioso.
- Usare un esempio standard invece del costo ACI del modello e della versione concreti: il valore reale dipende dalla tabella ACI aggiornata e dalla corretta classificazione del veicolo.
- Gestire male le trattenute richieste al dipendente per l’uso del mezzo: non tutte incidono allo stesso modo sul valore imponibile.
- Trascurare la soglia onnicomprensiva dei 1.000 / 2.000 €, sommando solo l’auto e dimenticando gli altri benefit dell’anno.
- Non formalizzare l’assegnazione: senza documentazione adeguata, la gestione del benefit è fragile in caso di verifica.
La documentazione da tenere
Per una gestione corretta non basta il cedolino. Serve la documentazione che prova la concessione in uso promiscuo, in particolare:
- la clausola contrattuale o la lettera di assegnazione sottoscritta dalle parti (preferibilmente con data certa);
- l’eventuale verbale dell’organo amministrativo, nei casi opportuni (ad esempio per gli amministratori);
- il riferimento alla tabella ACI applicabile al veicolo.
È un aspetto spesso secondario per chi guarda solo la busta paga, ma decisivo in ottica organizzativa e probatoria.
Domande frequenti (FAQ)
Come si calcola il fringe benefit auto in busta paga nel 2026?
Si parte dal costo chilometrico ACI del modello, lo si moltiplica per 15.000 km annui e si applica la percentuale del regime corretto (10% elettriche, 20% plug-in, 50% le altre nel nuovo regime; percentuali su CO₂ nel transitorio). Il risultato, eventualmente ridotto delle trattenute al dipendente, viene ripartito in quota mensile.
Le regole per alimentazione valgono per tutte le auto aziendali?
No. Nel 2026 convivono tre regimi: il nuovo, il transitorio (per i veicoli assegnati tra il 2020 e il 2024, o ordinati entro il 2024 e consegnati entro giugno 2025) e il “valore normale” per i casi residuali. Conta la combinazione di immatricolazione, contratto e consegna.
Il fringe benefit auto aumenta l’imponibile in busta paga?
Sì. Il valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente: aumenta imposte e contributi, pur non essendo erogato in denaro. Per questo il netto può ridursi.
Se il dipendente versa una quota per l’uso dell’auto, il benefit si riduce?
In linea generale sì: le somme trattenute riducono il valore imponibile, ma la gestione va fatta correttamente perché non tutte le somme collegate al veicolo hanno lo stesso trattamento.
Un’auto elettrica può essere esente in busta paga?
Può esserlo se il suo valore resta entro la soglia onnicomprensiva di 1.000 € (o 2.000 € con figli a carico) considerando tutti i benefit dell’anno. Se la soglia viene superata anche di 1 euro, l’intero importo diventa imponibile.
Cosa cambia con il decreto correttivo in arrivo?
La bozza prevede, dal 2026, un +50% di imponibile per le auto con oltre 5 anni e un +5% per gli optional. Il testo non è ancora definitivo: vale la pena monitorarlo prima di decisioni sulla flotta.
In sintesi
Chi cerca un esempio di busta paga con fringe benefit auto, in realtà, ha bisogno di una cosa più importante del fac-simile: sapere quale regime si applica e calcolare correttamente il valore imponibile prima di elaborare il cedolino. Le differenze tra nuovo regime, disciplina transitoria e valore normale incidono in modo significativo sul netto del dipendente e sulla corretta gestione aziendale – e gli errori, in caso di verifica, li paga l’azienda.
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Fonti normative: Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, c. 48; D.L. n. 19/2025 “Bollette” conv. L. n. 60/2025 (regime transitorio, comma 48-bis); Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025; Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 192/2025; Tabelle ACI 2026. Decreto correttivo della riforma fiscale in corso di approvazione (esame preliminare CdM, giugno 2026).

CEO di NOI Srl e consulente del lavoro. Porto il welfare nelle aziende e creo contenuti digitali per chi desidera ottenere risultati attraverso il benessere lavorativo.



























