Prestiti ai dipendenti: quando diventano fringe benefit imponibile

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In breve

Quando l’azienda concede un prestito a un dipendente a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato, la differenza tra gli interessi “di mercato” e quelli effettivamente pagati costituisce, per il 50%, un fringe benefit imponibile in busta paga.

Il calcolo cambia a seconda che il prestito sia a tasso fisso o variabile, e va sempre sommato agli altri benefit non monetari per verificare il superamento delle soglie di esenzione (1.000 euro, o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico).

Sbagliare questo calcolo espone l’azienda a recuperi contributivi e sanzioni in caso di verifica.

Perché un prestito al dipendente può diventare tassabile

Molte PMI concedono prestiti o anticipi ai propri dipendenti – per un imprevisto, per l’acquisto della prima casa, per far fronte a spese mediche – spesso a un tasso simbolico o addirittura a tasso zero. È un gesto che rafforza il rapporto di fiducia con le persone in azienda, ma dal punto di vista fiscale non è un’operazione neutra.

L’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR stabilisce che, quando un datore di lavoro applica al dipendente un tasso di interesse più favorevole di quello di riferimento, la differenza tra i due tassi genera un vantaggio economico che rientra tra i fringe benefit e va quindi tassato come reddito da lavoro dipendente, oltre a essere soggetto a contribuzione previdenziale.

In altre parole: più basso è il tasso praticato al dipendente, più alto è il fringe benefit imponibile. Un prestito a tasso zero, paradossalmente, è quello che genera il maggior carico fiscale e contributivo.

Come si calcola il fringe benefit sui prestiti

La regola generale prevede che il fringe benefit imponibile sia pari al 50% della differenza tra:

  • gli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR, ovvero il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE); e
  • gli interessi effettivamente calcolati e trattenuti al dipendente.

Dal 2023 (D.L. 145/2023), il criterio di individuazione del TUR da utilizzare è stato chiarito e differenziato in base alla tipologia di prestito:

Prestiti a tasso fisso. Si utilizza il TUR in vigore alla data di concessione del prestito, e questo valore resta invariato per tutta la durata del finanziamento. Il fringe benefit annuo, quindi, rimane costante di anno in anno anche se nel frattempo i tassi BCE cambiano.

Prestiti a tasso variabile. Si utilizza il TUR in vigore alla scadenza di ciascuna rata. Il fringe benefit va quindi ricalcolato periodicamente, seguendo l’andamento del tasso di riferimento nel tempo – un adempimento più oneroso per chi gestisce le paghe, perché richiede un monitoraggio costante.

A titolo indicativo, il tasso ufficiale di riferimento in vigore dal 17 giugno 2026 è pari al 2,40%: è il valore da usare per i prestiti a tasso fisso concessi da quella data, ma va sempre verificato quello vigente al momento della concessione (o della singola rata, per i tassi variabili), perché la BCE lo aggiorna periodicamente.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo un prestito aziendale di 20.000 euro, restituito in rate annuali, con TUR alla data di erogazione pari al 2,40%.

Scenario Tasso applicato al dipendente Interessi al TUR (2,40%) Interessi applicati Differenza Fringe benefit annuo (50%)
Tasso agevolato 1,00% 480 € 200 € 280 € 140 €
Tasso simbolico 0,50% 480 € 100 € 380 € 190 €
Tasso zero 0% 480 € 0 € 480 € 240 €

Il fringe benefit calcolato (140, 190 o 240 euro a seconda dello scenario) va sommato agli altri eventuali benefit non monetari riconosciuti al dipendente nello stesso anno d’imposta (buoni carburante, polizze, beni ceduti, eccetera).

Se il totale supera la soglia di esenzione – 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico, 2.000 euro per chi ne ha – l’intero importo, e non solo l’eccedenza, diventa imponibile ai fini IRPEF e contributi.

Attenzione: l’errore più comune

Errore da evitare: considerare il prestito a tasso zero o simbolico come un’operazione “fuori busta paga” perché non comporta un esborso diretto da parte dell’azienda. È un errore che espone a due rischi concreti:

  1. Recupero contributivo INPS. Se il fringe benefit non viene inserito in busta paga, in caso di verifica l’ente può richiedere i contributi non versati, con sanzioni e interessi, anche per prestiti in essere da anni.
  2. Omessa tassazione IRPEF. Il dipendente stesso può ritrovarsi con un conguaglio fiscale imprevisto se il datore di lavoro non ha applicato correttamente la ritenuta durante l’anno.

È quindi essenziale tracciare ogni prestito concesso al personale, calcolare il fringe benefit fin dal primo cedolino successivo all’erogazione e aggiornarlo periodicamente nel caso di tassi variabili.

FAQ

Il fringe benefit si calcola anche sui prestiti concessi prima del 1997?

No: per i prestiti stipulati prima del 1997 si applica un criterio diverso, basato sul costo specifico sostenuto dall’azienda, non sul confronto con il TUR.

Un prestito a breve termine per la cassa integrazione è sempre imponibile?

No: sono esclusi dalla disciplina i finanziamenti di durata inferiore a 12 mesi concessi in casi specifici, come cassa integrazione, contratti di solidarietà o a favore di dipendenti vittime di usura.

Il fringe benefit sui prestiti rientra nelle soglie di esenzione 2026?

Sì. Va sommato a tutti gli altri fringe benefit riconosciuti al dipendente nello stesso periodo d’imposta e concorre al raggiungimento della soglia di 1.000 o 2.000 euro (quest’ultima per i dipendenti con figli fiscalmente a carico).

Cosa succede se il tasso di riferimento cambia durante la durata del prestito?

Per i prestiti a tasso fisso non cambia nulla: il TUR di riferimento resta quello in vigore al momento della concessione. Per i prestiti a tasso variabile, invece, il fringe benefit va ricalcolato a ogni scadenza di rata, utilizzando il TUR vigente in quel momento.

Devo comunicare qualcosa al dipendente prima di concedere il prestito?

È buona prassi formalizzare per iscritto le condizioni del prestito (importo, tasso, durata, piano di rimborso) e informare il dipendente che una quota potrà essere tassata come fringe benefit, per evitare sorprese in busta paga o in sede di conguaglio.


Se la tua azienda ha già erogato o sta valutando prestiti al personale, verificare il corretto trattamento fiscale e previdenziale evita recuperi contributivi e conguagli imprevisti.

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