Auto aziendali: dal 12 agosto sono cambiate di nuovo le regole sul fringe benefit

Tempo di lettura: 6 minuti

Le nuove disposizioni si applicano dall’1 gennaio 2026. Per questo è necessario verificare le auto già assegnate ai lavoratori e, in alcuni casi, ricalcolare il benefit.

Se nella tua azienda ci sono auto concesse ai lavoratori anche per uso personale, questo contenuto merita particolare attenzione.

Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148/2026, che modifica nuovamente le regole per determinare il valore fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La particolarità è che le nuove disposizioni non valgono soltanto da agosto in avanti, ma si applicano al periodo d’imposta 2026. In concreto, quindi, producono effetti dall’1 gennaio 2026.

Ed è proprio questo il motivo per cui occorre fare una verifica.

Il valore del fringe benefit eventualmente utilizzato nelle buste paga dei primi mesi dell’anno potrebbe infatti non essere più quello corretto.

Cosa cambia?

Le novità principali sono due.

1 Ora conta anche l’età dell’auto

La normativa introduce un elemento che fino ad oggi non incideva in questo modo sulla quantificazione del fringe benefit: l’anzianità del veicolo.

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole applicabili a quell’auto viene aumentato del 50%.

Facciamo un esempio.

Un’auto immatricolata nel 2020 supera il periodo previsto dalla norma il 31 dicembre 2025.

Di conseguenza:

dal 1° gennaio 2026 il valore del fringe benefit aumenta del 50%.

Attenzione a un aspetto importante: conta la prima immatricolazione dell’auto, non la data in cui l’azienda l’ha acquistata, noleggiata o assegnata al lavoratore. Anche la successiva assegnazione dell’auto a un altro dipendente non fa ripartire il conteggio.

È quindi possibile che un’auto che fino a dicembre 2025 generava un fringe benefit di un certo importo debba essere valorizzata diversamente per tutto il 2026.

2 Cambiano anche le regole per optional e allestimenti

C’è poi una seconda novità.

Quando sull’auto sono presenti optional o allestimenti che non risultano già valorizzati nelle tabelle ACI e non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 5%.

Non si deve quindi calcolare il valore di ogni singolo accessorio.

La nuova norma introduce una maggiorazione forfetaria.

In estrema sintesi:

Situazione Effetto sul fringe benefit
Optional già compreso nella versione indicata nelle tabelle ACI Nessuna maggiorazione
Optional acquistato direttamente dal lavoratore Nessuna maggiorazione
Optional non valorizzato nelle tabelle ACI e sostenuto dall’azienda +5%

La verifica della corretta versione dell’auto nelle tabelle ACI diventa quindi ancora più importante.

Ma quali percentuali si applicano alle auto?

Qui è necessario fare attenzione, perché non tutte le auto aziendali seguono lo stesso regime.

A seconda della data di assegnazione, dell’eventuale ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024 e delle caratteristiche del veicolo possono continuare ad applicarsi regole differenti.

In particolare, per le auto alle quali si applica il regime introdotto dal 2025, la quantificazione continua a partire dalla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e dal costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI, applicando queste percentuali:

Tipologia di auto Percentuale
Auto elettrica 10%
Auto ibrida plug-in 20%
Altre tipologie di alimentazione 50%

Per alcune auto assegnate precedentemente continua invece ad applicarsi il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂. La disciplina transitoria tutela inoltre determinate auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e successivamente concesse in uso promiscuo.

Ed è qui che nasce la vera complessità.

Non basta sapere che auto guida il lavoratore.

Bisogna conoscere almeno: quando è stata immatricolata, quando è stata ordinata, quando è stata concessa in uso promiscuo, quale alimentazione ha, quale modello ACI corrisponde e se sono presenti optional o allestimenti.

Solo mettendo insieme queste informazioni possiamo determinare correttamente il fringe benefit.

Perché bisogna controllare anche i mesi già elaborati?

Questo è probabilmente il punto più importante della novità.

Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le nuove regole si applicano al periodo d’imposta 2026.

Significa che, quando la nuova normativa modifica il valore del benefit, occorre tenere conto anche dei mesi precedenti.

I fringe benefit auto già inseriti nei prospetti paga da gennaio in avanti possono quindi richiedere un adeguamento nelle mensilità successive oppure in sede di conguaglio fiscale. Gli effetti riguardano anche la determinazione dell’imponibile contributivo.

Non significa che tutte le auto debbano necessariamente essere ricalcolate con un valore diverso, significa però che tutte le posizioni devono essere verificate.

Cosa consigliamo di fare adesso

Per evitare errori abbiamo aggiornato il nostro tool per la verifica del fringe benefit delle auto aziendali alle nuove regole introdotte dal D.Lgs. 148/2026.

[VERIFICA QUI IL FRINGE BENEFIT DELLA TUA AUTO]

Il nostro consiglio è molto semplice:

utilizzate il tool per ogni auto concessa in uso promiscuo presente in azienda, al termine della compilazione verrà generato un documento con le informazioni utili alla classificazione del veicolo.

Condividetelo con noi.

Potremo verificare la posizione e capire se il valore utilizzato nel corso del 2026 è corretto oppure se è necessario intervenire sui cedolini già elaborati.

In sintesi

12 agosto 2026: Entra in vigore la nuova normativa.

1° gennaio 2026: È la data dalla quale producono effetto le nuove regole.

Auto con più di cinque anni: In presenza dei requisiti previsti dalla norma, il valore del fringe aumenta del 50%.

Optional non compresi nelle tabelle ACI: Il valore può aumentare di un ulteriore 5%.

Cosa fare?

Verificare ogni auto aziendale concessa in uso promiscuo, perché il trattamento può cambiare da veicolo a veicolo.


Le domande più frequenti

Il decreto vale anche per le auto assegnate prima del 2026?

Sì.

La nuova maggiorazione legata all’anzianità può riguardare anche veicoli che continuano ad applicare il precedente regime fiscale.

È il caso, in particolare, delle auto concesse in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e di quelle ordinate dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo nel 2025.

Anche per questi veicoli, una volta superato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore del fringe benefit aumenta del 50%.

Quindi un’auto immatricolata nel 2020, anche se assegnata al lavoratore diversi anni fa, dal 1° gennaio 2026 può avere un valore fiscale sensibilmente più alto.

Le percentuali del 10%, 20% e 50% sono cambiate?

No.

Per i veicoli soggetti alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 restano:

10% per i veicoli esclusivamente elettrici;
20% per gli ibridi plug-in;
50% per le altre tipologie di alimentazione.

Il D.Lgs. 148/2026 non modifica queste percentuali, ma introduce due ulteriori elementi che possono aumentare il valore del benefit: l’anzianità del veicolo e la presenza di determinati optional o allestimenti.

Le maggiorazioni del 50% e del 5% si applicano sempre insieme?

No. Sono indipendenti.

La maggiorazione del 50% dipende dall’età del veicolo.

Quella del 5% dipende invece dalla presenza di accessori o allestimenti che non risultano già valorizzati nella corrispondente tabella ACI e che non siano stati acquistati direttamente dal lavoratore.

Potrà quindi verificarsi che:

si applichi soltanto il +50%;
si applichi soltanto il +5%;
si applichino entrambe le maggiorazioni;
non se ne applichi nessuna.

Quando ricorrono entrambe le condizioni, il 5% viene applicato sul valore già eventualmente maggiorato per anzianità.

Abbiamo già elaborato diversi cedolini del 2026. Cosa succede adesso?

È proprio questo uno degli aspetti più delicati della modifica.

Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le nuove disposizioni si applicano all’intero periodo d’imposta 2026.

Di conseguenza, se il fringe benefit utilizzato nei cedolini dei mesi precedenti risulta diverso da quello determinato con le nuove regole, sarà necessario procedere alla relativa sistemazione.

La rettifica potrà avvenire nelle mensilità successive oppure nell’ambito delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, che possono essere completate entro il 28 febbraio 2027.

Cosa succede se il fringe benefit viene calcolato in modo errato?

Un valore non corretto dell’auto aziendale comporta una determinazione errata del reddito imponibile del lavoratore.

Questo può riflettersi sia sulle imposte sia sui contributi previdenziali, dal momento che la base imponibile contributiva segue, in linea generale, quella fiscale.

L’errore può quindi richiedere rettifiche sui cedolini e sui relativi adempimenti contributivi e può diventare rilevante anche in occasione di eventuali controlli.

Per questo il nostro consiglio è di non aspettare il conguaglio di fine anno per iniziare le verifiche.

Se l’auto viene assegnata a un altro dipendente, ripartono i cinque anni?

No.

Il riferimento è alla prima immatricolazione del veicolo, non al lavoratore al quale l’auto viene assegnata.

La riassegnazione a un altro dipendente, così come il rinnovo di un contratto di noleggio, non fa quindi ripartire il conteggio dell’anzianità.

Questo è un aspetto particolarmente importante per le flotte aziendali nelle quali le vetture vengono periodicamente riassegnate.

E se l’azienda acquista un’auto usata?

Anche in questo caso conta la prima immatricolazione originaria.

Non rilevano la data in cui l’azienda acquista il veicolo, l’eventuale nuova intestazione o la data dalla quale l’auto viene concessa al dipendente.

Questo significa che un veicolo usato già oltre il limite previsto dalla norma può essere soggetto alla maggiorazione del 50% fin dal momento della sua assegnazione in uso promiscuo.

Gli optional fanno sempre aumentare il fringe benefit?

No.

La maggiorazione del 5% opera quando gli accessori o gli allestimenti:

non sono già valorizzati nella versione del veicolo presente nelle tabelle ACI
e
non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore.

Se invece l’optional è già incluso nella specifica versione ACI utilizzata per il calcolo, non deve essere applicata alcuna maggiorazione aggiuntiva.

La verifica della corretta versione dell’auto nelle tabelle ACI diventa quindi fondamentale.

Sono attesi ulteriori chiarimenti?

È possibile.

Il testo del decreto è già in vigore e produce effetti per il periodo d’imposta 2026, quindi le aziende devono già tenerne conto.

Su alcuni aspetti operativi potranno tuttavia intervenire ulteriori chiarimenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate e, per i riflessi contributivi e le eventuali modalità di regolarizzazione, dell’INPS.

Questo però non significa che sia opportuno attendere prima di effettuare le verifiche: il quadro normativo che determina il nuovo valore del fringe benefit è già operativo.


Di seguito uno schema di facile lettura per capire la corretta gestione del fringe auto in base alle recenti novità normative:


Un ultimo consiglio

La disciplina delle auto aziendali è diventata negli ultimi anni particolarmente stratificata.

Per questo eviterei di affidarsi semplicemente alla percentuale utilizzata l’anno precedente o alla sola alimentazione dell’auto.

Prima bisogna individuare il regime applicabile a quella specifica vettura. Solo dopo possiamo quantificare correttamente il fringe benefit.

È esattamente per questo che abbiamo creato il nostro strumento di verifica.

Per qualsiasi dubbio, come sempre, NOI ci siamo.

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